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Home --- Blog --- Assemblea Sindacato Provinciale Milano

Assemblea Sindacato Provinciale Milano

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

ODG

Scarica la convocazione con l’ordine del giorno e il modulo di delega:

43 – Convocazione Ass 17-06-29 + delega

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Sala Pavoni dell’Unione Commercianti
corso venezia 49 - milano
Eventi
45.4713341 9.201318300000025
Data / Ora

29/06/2017
4:00 pm - 6:00 pm
Luogo

Sala Pavoni dell'Unione Commercianti
Categorie
  • Evento Assopetroli

29/06/2017

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    BIOCARBURANTI: Quali sono gli obblighi di immissione in consumo dei biocarburanti?

    Con DM del 10/10/2014 sono state riviste le quote relative all’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti dal 2015 al 2022: 2015: 5%; 2016: 5,5%; 2017: 6,5%; 2018: 7,5% di cui almeno 1,2% di biocarburanti avanzati; 2019: 9% di cui almeno 1,2% di biocarburanti avanzati; 2020/2021: 10% di cui almeno 1,6 % di biocarburanti avanzati; 2022: 10% di cui almeno il 2% di biocarburanti avanzati. Dal 2015, la quota percentuale di biocarburanti da immettere in consumo in un determinato anno solare verrà calcolata sull’immesso in consumo di benzina e gasolio del medesimo anno.

    BIOCARBURANTI: Quali sono gli obblighi di comunicazione dell’immesso in consumo?

    I soggetti obbligati sono tenuti a comunicare, sotto forma di auto-certifcazione, attraverso il portale BIOCAR del GSE spa, entro il 31 gennaio di ogni anno i quantitativi complessivi di benzina, gasolio, biocarburanti e biocarburanti avanzati immessi in consumo nell’anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno il GSE rilascia ai soggetti obbligati che ne hanno diritto, i Certificati di Immissione in Consumo, CIC. Tali certificati sono commercializzabili ed utilizzabili entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di emissione.

    DOCUMENTI DI TRASPORTO: Quali prodotti energetici assoggettati ad accisa sono esclusi dall’obbligo di circolazione con il documento di accompagnamento?

    Ai sensi dell’art 25, comma 8 del Testo Unico Accise, sono esclusi dall’obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

    SCORTE: Che norma disciplina le scorte obbligatorie da detenere e chi sono i soggetti obbligati?

    Le scorte obbligatorie di prodotti petroliferi sono disciplinate dal D.Lgs. n. 249/2012 ed interessano esclusivamente i soggetti che immettono in consumo, ovvero coloro che pagano l'accisa all'Erario. Sono quindi esclusi i depositi commerciali e gli impianti carburanti. Riguardo l'entità delle scorte da detenere, non c'è una percentuale proporzionale alla capacità del deposito bensì è il Ministero dello sviluppo economico che effettua il calcolo sulla base dell'immesso in consumo di ciascun soggetto obbligato.

    TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE: Quali sono le scadenze per l’invio telematico delle contabilità?

    L’invio telematico delle contabilità per i soggetti che operano nel settore dei prodotti energetici sono le seguenti (la giornata di sabato non è considerata lavorativa): Depositi fiscali o autorizzati: entro il giorno lavorativo successivo Destinatario e Speditore registrato: entro il 5° giorno lavorativo successivo al mese di riferimento Depositi commerciali: entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di riferimento Oli lubrificanti e Bitumi di petrolio (ad imposta sospesa o assolta): entro il mese successivo a quello di riferimento Esclusivamente per i Depositi commerciali con capacità di stoccaggio inferiore a 100 mc e per i depositi commerciali di Oli lubrificanti e Bitumi di petrolio con capacità di stoccaggio inferiore a 10 mc, l’obbligo dell’invio telematico decorrerà dal 1° gennaio 2015

    TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE: Quali sono i codici prodotto che si devono utilizzare per l’invio telematico delle movimentazioni dei depositi?

    Sul sito dell’Agenzia delle Dogane, nella sezione Telematizzazione delle accise, è riportata (e tenuta costantemente aggiornata) la Tabella TA13 - Prodotti energetici, nella quale sono indicati tutti i codici prodotto utilizzabili per l’invio telematico delle movimentazioni, con una breve descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche. A titolo puramente indicativo e non esaustivo si riportano, di seguito, i codici di maggior utilizzo, ferma restando l’opportunità di un raffronto di tali codici con quelli indicati dai Vostri fornitori nei documenti di trasporto. Gasolio autotrazione: E430 27101943 - E430 27101943 S160 (dal 01/01/2015) - E430 27102011 Gasolio riscaldamento: E440 27101947 S054 dal 01/01/2015 Gasolio agricolo: E440 27101943 S054 - E440 27101943 S135 - E440 27102011 S054 - E440 27102011 S135, tutti validi dal 01/01/2015 Benzina autotrazione: E420 27101245 - E420 27101249 Benzina agricola: E420 27101245 S135 - E420 27101249 S135, tutti validi dal 01/01/2015 Petrolio lampante o Kerosene: E450 27101925 - E460 27101925 S050 Olio combustibile BTZ: E470 27101964 S141 - E470 27101964 S142 - E470 27101962 S141 - E470 27101962 S146 - E470 27101962 S150 - E470 27101964 S140, tutti validi dal 01/01/2015 (da verificare sulla tabella TA13 la descrizione riportata) Oli lubrificanti vergini: da 27101981 a 27101999

    VARIE: Quali sono le cauzioni che un deposito commerciale è tenuto a versare?

    I depositi commerciali devono versare cauzione esclusivamente in relazione ai prodotti denaturati (D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, comma 6). Il valore della cauzione è pari al 10% della differenza tra aliquota piena e aliquota ridotta attribuibile al quantitativo stoccato nel deposito (esempio: gasolio riscaldamento = 10% di [619,80 – 403,21] x quantitativo max - espresso in mc - di gasolio riscaldamento come risultante dalla licenza, riferimento: Circolare Min. Finanze n. 85 prot. 4230 del 19 marzo 1997). Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 504/1995, l’integrazione della cauzione - in caso di aumento dell’accisa - non è necessaria se l’aumento è inferiore al 10% della cauzione prestata.

    VARIE: Quali sono le aliquote di accisa attualmente in vigore?

    Per le aliquote di accisa attualmente in vigore si rimanda alla tabellina pubblicata nella sezione Accise del sito dell’Assopetroli

    VARIE: In quali casi i gestori di impianti carburanti devono emettere fattura?

    I gestori di impianti carburanti possono emettere fattura esclusivamente per i seguenti soggetti: ai sensi del DPR n. 444/1997
    1. Stato
    2. Enti pubblici territoriali
    3. Istituti universitari
    4. Enti ospedalieri/assistenza/beneficienza
    5. Autotrasportatori c/terzi (anche comunitari) ai sensi del DPR n. 277/2000
    6. Autotrasportatori c/proprio (anche comunitari)
    Con determinazione direttoriale del MEF del 24/06/1999 è stato precisato che la fattura deve essere richiesta prima dell’effettuazione dell’erogazione. E’ comunque ammessa la fatturazione differita, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del DPR n. 633/1972, sulla base di documenti di consegna emessi dal gestore dell'impianto, anche con sistemi automatizzati, contenenti la data, il numero progressivo, i dati identificativi del gestore, dell'impianto di distribuzione e dell'acquirente, la qualità e la quantità del prodotto erogato ed il corrispettivo pagato. Con circolare n. 205/E del 12/08/1998 del Ministero Finanze è stato infine chiarito che, in presenza di contratti tra compagnia petrolifera e gestore (cd “netting”) e tra compagnia petrolifera e società beneficiaria, è ammessa la fatturazione per cessioni di carburanti effettuate attraverso le cosiddette “carte aziendali”. Per tutte le altre casistiche, al di fuori di quelle riportate, è vietata la fatturazione ed è ammessa solo la scheda carburante.

    VARIE: Esistono contributi per la chiusura e lo smantellamento di impianti di distribuzione carburanti?

    Sì, sulla base di quanto disposto dal DM 07/08/2003 e dal DM 19/04/2013, i contributi a fondo perduto sono concessi ai gestori di impianti carburanti ed ai titolari di autorizzazione o concessione, fino ad esaurimento delle risorse presenti nel Fondo per la ristrutturazione della rete carburanti. L’entità dei contributi dipende da diversi parametri inseriti nei decreti citati. Il gestore può ottenere un indennizzo compreso tra 6.871,23 e 69.271,68 euro. Il titolare può ottenere un indennizzo compreso tra 15.493,71 e 100.000 euro. L’istanza per accedere ai contributi deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico entro un anno dalla chiusura dell’impianto, se trattasi di gestore ed entro sei mesi dalla chiusura se trattasi di titolare che fa richiesta ai sensi del DM 19/04/2013.
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