I gestori di impianti carburanti possono emettere fattura
esclusivamente per i seguenti soggetti:
ai sensi del
DPR n. 444/1997
- Stato
- Enti pubblici territoriali
- Istituti universitari
- Enti ospedalieri/assistenza/beneficienza
- Autotrasportatori c/terzi (anche comunitari) ai sensi del DPR n. 277/2000
- Autotrasportatori c/proprio (anche comunitari)
Con
determinazione direttoriale del MEF del 24/06/1999 è stato precisato che la fattura deve essere richiesta prima dell’effettuazione dell’erogazione. E’ comunque ammessa la fatturazione differita, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del DPR n. 633/1972, sulla base di documenti di consegna emessi dal gestore dell'impianto, anche con sistemi automatizzati, contenenti la data, il numero progressivo, i dati identificativi del gestore, dell'impianto di distribuzione e dell'acquirente, la qualità e la quantità del prodotto erogato ed il corrispettivo pagato.
Con
circolare n. 205/E del 12/08/1998 del Ministero Finanze è stato infine chiarito che, in presenza di contratti tra compagnia petrolifera e gestore (cd “netting”) e tra compagnia petrolifera e società beneficiaria, è ammessa la fatturazione per cessioni di carburanti effettuate attraverso le cosiddette “carte aziendali”.
Per tutte le altre casistiche, al di fuori di quelle riportate, è vietata la fatturazione ed è ammessa solo la scheda carburante.