Risposta n. 87 del 8/02/2021 – Superbonus – Interventi di riduzione del rischio sismico su due unità immobiliari C/2 funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti destinate al termine dei lavori ad uso abitativo – Articolo 119 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31 dicembre 2020)
Con il provvedimento in titolo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, al fine di accesso al superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa. Anche con riferimento all’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. (Testo del provvedimento)
Risposta n. 88 del 8/02/2021 – Superbonus – Interventi di demolizione e ricostruzione – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020)
Con il provvedimento in titolo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che gli interventi di demolizione e ricostruzione rientrino tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche se non viene rispettata la sagoma e il sedime originari dell’edificio demolito, e anche se l’intervento prevede un incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali. Ne consegue che, laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione in oggetto rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente potrà fruire di tale agevolazione. (Testo del provvedimento)
Risposta n. 90 del 8/02/2021 – Superbonus – computo della spesa agevolabile
Con il provvedimento in titolo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini del superbonus, per quanto riguarda il computo della spesa agevolabile, la normativa fa rinvio alle spese documentate, sostenute e rimaste a carico del contribuente e, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse, occorre fare riferimento per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. In applicazione del criterio di cassa, inoltre, in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento, in luogo della data dell’effettivo pagamento, alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. (Testo del provvedimento)
Risposta n. 94 del 8/02/2021 – Superbonus – Interventi finalizzati alla efficienza energetica realizzati in un cd. supercondominio – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77
Con il provvedimento in titolo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini di accesso al superbonus 110%, qualora in un condominio costituito da più edifici (cd. supercondominio) la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche, ma tale risultato sia raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto di tali ulteriori interventi. In ogni caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositi APE convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi. (Testo del provvedimento)