Approfondimento: Reverse Charge

L’inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell’ IVA, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore.

Questo significa che la transazione è soggetta  all’imposta la quale è assolta dal compratore.

Il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta, applicando la norma che prevede l’utilizzo del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972).

Il destinatario integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e dell’importo propria della operazione, registra il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro IVA degli acquisti (rende neutrale l’effetto della imposta sull’acquisto, per tanto non può essere utilizzata in deduzione al momento della liquidazione periodica).

Considerazioni

  1. L’operazione viene definita neutra anche ai fini IVA valutandola dal punto di vista dell’Erario
    In altre parole per l’Erario è indifferente perche incassa l’IVA dal cessionario invece che dal cedente.
  2. NON DEVE ESSERE confuso il regime di Reverse Charge con i regimi di esenzione o fuori campo
    Le operazioni fatte in regime di Reverse Charge sono  operazioni soggette  IVA, con la particolarità che il cessionario versa l’imponibile al fornitore mentre l’IVA la versa all’Erario.
    Questa opzione NON può essere utilizzata dal cedente che ha optato per il “regime margine”.
  3. Il regime di Reverse Charge dovrebbe essere incentivato, è un regime molto forte nella prevenzione di frodi fiscali per diversi motivi tra cui i principali sono:
    • Il cedente non corre il rischio di “dimenticarsi” di versare l’IVA
    • Il cessionario non può “dimenticarsi” di annotare l’iva sul registro Vendite perche non quadrerebbe la registrazione.
      Val la pena ricordare che con il meccanismo del Reverse Charge nel 2000 è stato debellata l’evasione
      IVA fatta con operazioni in argento e più recentemente ha messo ordine in campo edilizio.

Caso

Ipotizziamo che le operazioni di acquisto e vendita siano fatte lo stesso giorno per tutto il materiale al fine di escludere le considerazioni cui si dovrebbe tener conto nel caso di diversità temporali tra acquisto e vendita (rimanenze). Nella realtà non avviene così, tuttavia nulla cambia in termini sostanziali anche in presenza di interferenze delle rimanenze.

Facciamo il caso di acquistare gr 1.000,00 di prodotto al prezzo di 30 Euro al grammo

Lo stesso prodotto viene rivenduto lo stesso giorno al prezzo di 40 Euro al grammo

Vediamo che:

  1. Nel caso di IVA esposta:
    • Il cedente incassa dal cessionario 36.300 di cui 6.300 Euro che verserà all’Erario
    • Il cessionario versa all’Erario 2.100 Euro (formati dall’imposta del 21% sul valore aggiunto)
    • Complessivamente l’Erario incassa 8.400 da due soggetti diversi.
  2.  Nel caso di Iva non esposta (R.C)
    • Il cedente non incassa dal cessionario importi riferiti all’IVA per cui non versa nulla all’Erario
    • Il cessionario, accollandosi l’onere del versamento, corrisponde all’Erario 8.400,00 Euro pari all’iva dovuta sull’intera operazione complessivamente considerata ( corrispondenti a 6.300,00 + 2.100,00 ).

 Quindi l’Erario incassa esattamente la stessa imposta.

reverse_charge_iva_esposta

reverse_charge_iva_non_esposta

Fonte: Blog 8853

Allegato: Decreto Lgs 24/2016