DL Fare: Assopetroli, bene odg su eclusione da controlli su Robin Tax

Roma 8.8.13: Il Governo ha accolto l’ordine del giorno n. 12 al Decreto c.d. Del Fare in terza lettura alla Camera dei Deputati, proposto dall’On. Luca Squeri (PDL) in materia di esclusione delle societa’ entro certi limiti di fatturato (482 milioni), dai controlli da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sul divieto di traslazione della c.d. Robin Tax. Franco Ferrari Aggradi, presidente di Assopetroli Assoenergia che rappresenta e tutela le oltre mille piccole e medie imprese del settore della commercializzazione dei carburanti e dei servizi e prodotti energetici, esprime “soddisfazione per l’approvazione e auspica che il Governo dia immediata attuazione all’impegno assunto”. Nel testo dell’Odg si ricorda come lo stesso Ministro Flavio Zanonato, in sede di Assemblea annuale dell’Unione Petrolifera aveva preso tale impegno. L’ordine del giorno approvato prevede che il Governo chiarisca, nel primo provvedimento utile a tal fine, che al comma 18 dell’art. 81 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 sia aggiunta, la frase “La vigilanza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall’art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90”.”

Ordine del giorno AC. 1248-B (Decreto c.d. Del Fare)

La Camera, premesso che:

Il testo del decreto in esame all’articolo 5 comma 1 detta nuove disposizioni in materia di parametri di applicazione della c.d. Robin Tax come introdotta dal comma 16, articolo 81 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 e successive modificazioni e integrazioni;

Il presente ordine del giorno interviene sulla medesima materia considerato che:

il Ministro Flavio Zanonato, intervenendo all’Assemblea dell’Unione Petrolifera lo scorso 20 giugno, formulava rassicurazioni circa l’introduzione nel testo del decreto c.d. “del Fare” oggi in esame presso questo ramo del Parlamento, di norme atte a cancellare l’obbligo di verifica da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulle imprese soggette al pagamento della Robin Tax (TMNews del 20/6/13 ore 13:19 e altre), definendo tale   obbligo “un carico molto pesante dal punto di vista burocratico per le aziende e un carico per la pubblica amministrazione. Non porta alcun beneficio di prezzo e non ha sanzioni”;

Tale intenzione del Ministro, purtroppo, non ha trovato accoglimento nel testo in esame, facendo restare senza risposta le aspettative di tutti i soggetti oggi sottoposti a vigilanza tanto più che, a partire dal 1 gennaio 2014, questi aumenteranno considerevolmente di numero per effetto del comma 1 dell’articolo 5 del decreto in esame che estende anche alle piccole e piccolissime imprese l’obbligo impositivo;

l’allargamento del numero dei soggetti vigilati genererà un considerevole aumento del carico di lavoro dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, senza alcun beneficio né per le casse dello Stato, né per la stessa Autorità, né per le imprese, che al contrario, soprattutto in caso di piccole e piccolissime imprese che saranno soggette alla norma, si troveranno costrette a distrarre ingenti risorse economiche e umane da destinate alle attività di rendicontazione, e non allo sviluppo competitivo e all’occupazione;

Infatti, il comma 18 dell’art. 81 del DL n. 112/2008, stabilisce il divieto di traslazione a valle della maggiorazione di imposta introdotta dalla norma ed affida all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas la vigilanza sull’osservanza di tale divieto.

Prontamente, l’Autorità ha emanato varie delibere nelle quali vengono stabiliti i protocolli di comunicazione e di reporting all’Autorità stessa, con serio aggravio in termini di costi e risorse umane per piccole e medie aziende.

E’ quindi chiaro come la vigilanza dell’Autorità stia rappresentando un onere aggiuntivo – in termini di risorse umane e tecnologiche – per le piccole imprese commerciali che:

 – non sono in grado, stante la configurazione del mercato, di traslare a valle la maggiorazione di imposta né nessun altro costo diretto o indiretto che dovessero sostenere;

– non dispongono dei dati richiesti dall’Autorità, in quanto non dotate delle strutture amministrative e delle procedure e risorse aziendali in grado di produrle.

L’attuazione degli impegni assunti come dal Ministro Flavio Zanonato, cioè di esclusione dai controlli di vigilanza, quantomeno alle imprese commerciali il cui fatturato è inferiore a quello previsto dall’art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90, non produrrebbe effetti economici per l’Autorità in quanto l’attività di vigilanza ad essa attribuita non prevede alcuna remunerazione ma, procurerebbe per contro una riduzione positiva di attività a parità di entrate e permetterebbe a tali imprese di liberare importanti risorse in favore dello sviluppo e dell’occupazione.

Impegna il Governo

a valutare l’opportunità di chiarire, nel primo provvedimento utile a tal fine, che al comma 18 dell’art. 81 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 sia aggiunta, la frase “La vigilanza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall’art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90”.”

 On. Luca Squeri – n. 12/1248-B

Accolto dal Governo nella seduta del 8.8.2013