DECRETO “RIAPERTURE” IN GAZZETTA UFFICIALE

Il DL Riaperture è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 ed entrato in vigore oggi 23 aprile 2021.

Il provvedimento, composto da quattordici articoli, reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Di seguito una sintesi del provvedimento predisposta da Assopetroli-Assoenergia:

Preliminarmente, si specifica che le nuove disposizioni si applicano nel rispetto dei diversi protocolli e delle linee guida adottate nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.

Art. 1 Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Prevede che:

  • dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si tornino ad applicare le misure previste dal dPCm 2 marzo 2021; di conseguenza, le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto;
  • dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla;
  • dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  • dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possano disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3:
    . nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
    . nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Art. 2 Misure relative agli spostamenti
Dispone che gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative e di salute, nonchè per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.
Inoltre, prevede che dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventioltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
Infine prevede che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell’articolo 9, consentano di derogare a divieti di spostamento da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti;

Art. 3 Disposizioni urgenti per le attivita’ scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore
Prevede che:

  • dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, sia assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonchè, almeno per il 50% della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, specifica che tali disposizioni non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci e che è consentita la deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
  • dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica affinchè, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
  • dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza mentre nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Inoltre, specifica che sull’intero territorio nazionale i piani di organizzazione della didattica prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonchè l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che puo’ acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, nonche’ alle attivita’ delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università;

Art. 4 Attività dei servizi di ristorazione
Prevede che:

  • dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, tra le ore 5 e le ore 22. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.

Art. 5 Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
Prevede che:

  • dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Inoltre, specifica che la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui sopra si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e di squadra. Inoltre, specifica che la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Infine, prevede che quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.
  • in zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori per gli spettacoli all’aperto di cui al primo punto e per gli eventi e le competizioni all’aperto di cui al secondo punto. Inoltre, specifica che le linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività di cui sopra possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.

Art. 6 Piscine, palestre e sport di squadra
Prevede che nella zona gialla:

  • dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto;
  • dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività di palestre;
  • dal 26 aprile 2021 è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. 

Art. 7 Fiere, convegni e congressi
Prevede che dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sia consentito lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi del decreto-legge n. 33/2020 (art. 1, co. 14) ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Inoltre, specifica che le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9. Infine, prevede che dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi del medesimo decreto sopracitato;

Art. 8 Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Prevede che, in zona gialla:

  • dal 1° luglio 2021 siano consentite le attività dei centri termali e che comunque ferma l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche;
  • dal 1° luglio 2021 siano consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Art. 9 Certificazioni verdi COVID-19
Reca le definizioni dei soggetti del presente articolo. In particolare:

  • certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
  • vaccinazione;
  • test molecolare;
  • test antigenico rapido;
  • Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

Inoltre, specifica che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Infine, reca la validità (6 mesi nel caso di avvenuta vaccinazione e di avvenuta guarigione e 48 ore nel caso di test antigenico rapido o molecolare) e le modalità di rilascio del certificato e specifica che:

  • la certificazione verdi COVID-19 cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
  • le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione;
  • le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate riportano esclusivamente i dati indicati nell’allegato 1;
  • coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma nazionale – DGC.

Infine specifica che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale – DGC e che dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Art. 10 Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
Prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020;

Art. 11 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
Proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 2 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) fino al 31 luglio 2021;

Art. 12 Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri
Reca misure compensative per il trasporto aereo di linea di passeggeri, specificando che l’importo di ciascuna anticipazione erogata dal MISE non può essere superiore all’indennizzo richiesto (art. 85, co. 5 del DL Agosto);

Art. 13 Sanzioni
Reca disposizioni in materia di sanzioni;

Art. 14 Entrata in vigore
Prevede l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (23 aprile 2021).


Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Di seguito le principali previsioni.

Certificazioni verdi

Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Zone gialle 

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. 

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa. 

Scuola e università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). 

Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. 

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. 

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. 

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. 

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.