Il decreto legge Green Pass, approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri (in allegato l’ultima bozza circolante), contiene disposizioni per l’applicazione del green pass in ambito lavorativo privato. Si dispone in particolare:
- La proroga fino al 31 dicembre dell’applicazione di prezzi calmierati per i tamponi e l’obbligo per le farmacie di assicurare, sempre sino a fine anno, la somministrazione dei test rapidi secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa con il commissario per l’emergenza Covid (d’intesa con il ministro della Salute). In caso di inosservanza, la bozza prevede sanzioni per le farmacie da 1.000 a 10mila euro, fino alla chiusura dell’attività per non più di cinque giorni, che può essere disposta dai prefetti, tenendo comunque conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica.
- I lavoratori del settore privato sprovvisti di green pass saranno sospesi dall’attività, ma non avranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sarà dovuta la retribuzione. La sospensione – dovrebbe stabilire ancora il provvedimento – sarà efficace fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per chi viola il divieto di entrare in azienda o fabbrica senza green pass possibili multe da 600 a 1.500 euro. Una disposizione specifica è dedicata alle imprese con meno di 15 dipendenti: dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.