INDICE:
1) SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI
2) FAQ – RISPONDIAMO ALLE DOMANDE FREQUENTI
3) WEBINAR ASSOPETROLI – TUTTI I VIDEO
1) SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

Gli esercenti depositi fiscali e gli esercenti depositi commerciali entro il 30 settembre 2020 devono inviare all’Ufficio delle dogane competente, tramite pec, la comunicazione prevista dall’art. 18 comma 1 della DD prot. 138764/RU del 10/05/2020, dichiarando di aver adeguato i propri sistemi elettronici all’emissione dell’eDAS, esclusivamente per la benzina ed il gasolio autotrazione. L’esercente dovrà utilizzare l’eDAS a partire dal 1° ottobre 2020 anche senza espressa autorizzazione.
Nella medesima comunicazione, in fase di prima applicazione, laddove fossero riscontrate problematiche tecniche oggettive tali da impedire l’emissione dell’eDAS, l’esercente può chiedere, per un periodo non superiore a 60 gg, di continuare ad emettere il DAS cartaceo (come stabilito dalla circolare ADM n.34/2020) anche senza l’aggiunta dei dati obbligatori previsti per l’eDAS. L’UdD potrà autorizzare l’esercente il quale potrà emettere il DAS cartaceo, dal 1° ottobre 2020, solo se avrà ottenuto l’autorizzazione. In assenza dell’autorizzazione è fatto divieto di estrarre benzina e gasolio autotrazione, a partire dal 1° ottobre 2020, se non con l’eDAS. Se doveste riscontrare problemi all’emissione dell’eDAS, è possibile ricorrere alle procedure di riserva, ovvero, all’utilizzo del DAS cartaceo, previa comunicazione da inviare all’UdD, indicando la motivazione e la presunta durata.
Gli esercenti impianti di distribuzione carburanti NON devono inviare nessuna comunicazione o chiedere autorizzazioni. Continueranno a ricevere una copia stampata dell’eDAS dal soggetto fornitore da prendere in carico sul registro di c/s.
Gli esercenti impianti non presidiati dovranno invece procedere alla comunicazione telematica di cui all’art. 7, comma 1 della DD prot. 724/2019 una volta ottenuta l’autorizzazione dall’UdD alla presentazione in forma telematica dei dati del registro di c/s.
Relativamente al colloquio telematico tra speditore ed incaricato del trasporto, come precisato nelle domande 13 e 14 della circolare n. 36/2020 dell’ADM, gli esercenti possono adottare propri applicativi. Non essendo meglio specificate le funzionalità di tali applicativi, si ritiene possa andare bene un qualsiasi sistema di comunicazione tracciabile (email, whatsapp, sms, altro). Rimane responsabilità dello speditore inviare al sistema informativo delle dogane il messaggio elettronico relativo a cambi di destinazione, rientro merce, ecc. che non possono in alcun modo essere riportati manualmente sulla copia stampata dell’eDAS da parte dell’incaricato del trasporto. Per quel che riguarda la web app che l’ADM metterà a disposizione a partire dal 1° ottobre 2020, si ritiene, come previsto dallo statuto dei diritti del contribuente, che si abbiano 60 giorni di tempo per renderla obbligatoria.
2) FAQ – DOMANDE FREQUENTI

New FAQ – Quale numero dell’eDAS va indicato sul registro di carico e scarico?
L’eDAS, nella parte alta riporta, sulla sx il CRS indicato come “DAS N°” e sulla destra il “Numero di riferimento locale (LRN)”. Il numero da indicare sul registro è il CRS, composto da 21 caratteri alfanumerici. L’ADM, al momento, non ha fornito soluzioni in risposta alla difficoltà espressa di riportare l’intero numero sul registro
New FAQ – Nell’eDAS dove è possibile indicare i dati obbligatori previsti dalla normativa ADR (capitolo 5.4) e disciplinato dall’art. 169 del Codice della Strada?
Per l’indicazione delle informazioni ADR si possono utilizzare il campo n. 95 del DE815 “descrizione commerciale” o il campo 110 “ulteriori informazioni commerciali”, entrambi a compilazione libera
New FAQ – Posso continuare ad emettere il DAS il giorno prima dell’effettiva partenza?
Sì, la cosa è possibile ed è prevista dalla lettera e), comma 4, art. 3 della DD prot. 138764/RU del 10/05/2020. Tale disposizione consente di indicare nell’eDAS, come ora di spedizione, un valore non superiore alle ore 05:00 del giorno lavorativo successivo a quello della data di registrazione (emissione). Ciò non significa che il mezzo deve partire a quell’ora. Può partire anche dopo ma si deve fare attenzione al fatto che la durata del trasporto indicata decorre dall’ora di spedizione riportata nell’eDAS, vale a dire le 05:00. Il sabato e la domenica sono considerati giorni festivi, pertanto, il venerdì possono essere preparati ed emessi gli eDAS per il lunedì successivo
Per eventuali ritiri/consegne di merce da parte di privati, al di sotto di quale quantità da consegnare è possibile non redigere l’e-das?
Ai sensi dell’art. 25, comma 8 del TUA, solo i quantitativi di benzina o gasolio auto non superiori a 1000 kg destinati a soggetti non dotati di licenza fiscale possono essere ritirati/consegnati con documenti diversi dal DAS elettronico. Diversamente, deve essere emesso l’eDAS
Nei DAS cartacei utilizzati per i prodotti non soggetti all’obbligo dell’eDAS, come ad esempio gasolio agricolo e gasolio riscaldamento, è possibile aggiungere i dati di cui all’art. 3, comma 4 della DD prot. 138764/RU/2020?
Sì, è possibile integrare i DAS cartacei degli altri prodotti con i dati aggiuntivi di cui all’art. 3, comma 4, ai sensi dell’art. 21 comma 7 della medesima DD prot. 138764/RU/2020
Cosa sono i depositi contabili?
I depositi contabili sono disciplinati dalla circolare n. 653 del 16 ottobre 1970 del Ministero delle Finanze e, sulla base della vigente disciplina, possono essere istituiti presso depositi fiscali e depositi commerciali di terzi, previo rilascio di una specifica licenza fiscale da parte dell’UdD. Ai sensi dell’art. 18 comma 5 della DD prot. 138764/RU/2020 è ora prevista la revoca delle autorizzazioni ad esercire depositi contabili di benzina e gasolio per autotrazione, dal momento in cui il deposito ospitante è autorizzato all’emissione dell’eDAS.
Mi confermate che, in quanto deposito commerciale, l’acquisto di merce da un deposito fiscale o dalla raffineria di Taranto non necessita della rapporto di ricezione? Quindi l’eDAS non va “chiuso”?
Confermato, è scritto nella circolare n. 9/2020 dell’ADM ed esplicitato anche nel campo 2 del tracciato DE818. Anche se la domanda n.23 della circolare n. 36/2020 dice il contrario, l’ADM ci ha assicurato che è stato un errore e che verrà corretto
Chi deve fare la “chiusura” dell’eDAS?
L’art. 9 della DD prot. 138764/RU/2020 prevede l’invio della comunicazione telematica relativa a ciascun eDAS ricevuto, solo da parte dei destinatari interconnessi, identificati, nelle medesima Direttoriale, nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione non presidiati (questi ultimi definiti nella DD prot. 724/RU del 21 marzo 2019). Tutti gli altri destinatari, anche se dotati di licenza fiscale, non dovranno pertanto fare alcuna comunicazione di avvenuta ricezione del prodotto. Con riferimento ai depositi commerciali, questi sono tenuti all’invio del “rapporto di ricezione” (messaggio DE818), ai sensi del comma 5, dell’art. 16 della DD prot. 138764/RU/2020, ogni qual volta ricevono prodotto da altro deposito commerciale e non da deposito fiscale. Riguardo agli impianti non presidiati, invece, la “chiusura” dell’eDAS sarà fatta ai sensi dell’art. 7, comma 1 della DD prot. 724/2019 una volta ottenuta l’autorizzazione dall’UdD alla presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati del registro di c/s.
Qual è il tipo destinazione corretto da indicare per i clienti privati? “Utilizzatore non censito”? E nel caso in cui fossero in possesso di licenza?
Abbiamo chiesto di modificare la descrizione di tale campo o di chiarirla, se questo accadrà non lo sappiamo. Occorre intanto distinguere gli operatori censiti (ovvero dotati di licenza fiscale) da quelli non censiti. Per questi ultimi il tracciato prevede “l’utilizzatore non censito” ed il “deposito non censito”. Alcuni, e condividiamo, utilizzano l’utilizzatore per le persone fisiche dotati di CF e il deposito per i soggetti con PIVA. Per i soggetti censiti è invece necessario indicare sull’eDAS il “codice ditta” (numero della licenza fiscale). E’ pertanto opportuno che lo speditore richieda al cliente tale informazione, qualora presente.
Si può effettuare un trasporto composto da E-DAS e DAS cartacei (noi ad esempio effettuiamo trasporti misti gasolio agricolo/gasolio autotrazione oppure gasolio riscaldamento/gasolio autotrazione)?
Sì, la cosa è possibile.
La normativa recita che l’eDAS diventa obbligatorio per la vendita di “gasolio auto e benzina senza piombo usato come carburante”, quindi se vendo auto per uso riscaldamento che das dovrei emettere?
Il gasolio auto per uso riscaldamento va con eDAS. Quello che conta è il prodotto e non l’utilizzo. Stessa cosa anche per il gasolio auto utilizzato per agricoltura che deve viaggiare con eDAS. Il DAS cartaceo continuerà ad essere utilizzato per il gasolio riscaldamento/agricoltura denaturato.
Potete SCARICARE QUI la Circolare ADM n.36/2020 con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcune ulteriori risposte a domande frequenti sull’eDAS.
3) WEBINAR – TUTTI I VIDEO
25 settembre 2020 – Webinar Assopetroli.
“eDAS: facciamo chiarezza sugli adempimenti“
16 settembre 2020 – Webinar Assopetroli. (Scarica le slide)
“eDAS: stato dell’arte e prossimi step”
9 settembre 2020 – Webinar Assopetroli in collaborazione con HIVE srl. (Scarica le slide)
“eDAS: obblighi dello speditore”
23 luglio 2020 – Webinar Assopetroli in collaborazione con SIAC srl. (Scarica le slide)
“eDAS. Come gestire il documento di accompagnamento elettronico”
9 luglio 2020 – Webinar Assopetroli in collaborazione con SIC srl
“eDAS e integrazioni con i sistemi gestionali delle aziende e con l’amministrazione“