a cura di HRIT – Studio Aniasi-Leonetti
Ingresso lavoratori extracomunitari altamente qualificati
L’ingresso nel territorio dello Stato italiano di lavoratori extracomunitari è regolamentato dalla procedura che prevede, nei limiti delle quote di ingresso stabilite, la preventiva richiesta di nulla osta e la successiva instaurazione del rapporto di lavoro. La Legge 15 luglio 2009, in sostituzione della richiesta di nulla osta, ha previsto la possibilità, per l’ingresso di lavoratori stranieri altamente qualificati, nell’ottica di promuovere proficui scambi di professionalità e conoscenze a livello internazionale, di inoltrare, da parte del datore di lavoro, una comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione, contenente la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Tale novità era già stata illustrata dal Ministero dell’Interno con propria
circolare n.4848/10 (la circolare recava le disposizioni attuative del Protocollo d’intesa siglato con Confindustria), la quale specificava che questa possibilità è riservata ai soggetti datoriali sottoscrittori di apposito protocollo d’intesa (con il Ministero dell’Interno), in cui sia contenuto l’impegno a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di lavoratori extracomunitari, con particolare riguardo alla capacità economica richiesta.
Nello specifico si deve garantire:
- l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria;
- che i lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso del titolo d’istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa “dichiarazione di valore”, rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all’atto del rilascio del visto;
- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione delle professioni Istat CP 2011;
- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del D.Lgs. n.206/07.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà autocertificare il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà autocertificare il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà autocertificare il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.