Informativa Lavoro 2/2016 del 19 luglio- Congedo maternità

a cura di HRIT – Studio Aniasi-Leonetti

Congedo di maternità per parto prematuro e sospensione del congedo in caso di ricovero del figlio

Si comunica che l’Inps, con Circolare n.69 del 28 aprile 2016, ha illustrato le novità introdotte dal D.Lgs. n.80/15, in vigore dal 25 giugno 2015, in merito alla gestione del parto prematuro e della sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino.

Parto prematuro

In merito al parto prematuro la nuova disposizione precisa che il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro (avvenuto cioè prima dei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto) e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

In particolare, l’Istituto precisa che nei casi di parto fortemente prematuro, qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di interdizione prorogata dal lavoro per incompatibilità con le mansioni ai sensi degli artt.6 e 7 T.U., si aggiungono al termine del periodo di interdizione prorogata tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto.

L’Inps, anche in virtù del fatto che la circolare è stata diramata a distanza di mesi dall’effettiva efficacia, riepiloga le seguenti istruzioni in merito alla presentazione della domanda da parte della lavoratrice nei casi di parto fortemente prematuro:

  • domande on-line presentate prima della circolare: l’istanza per l’eventuale ricalcolo dell’indennità deve essere presentata alla Sede competente o inviata a mezzo Pec o raccomandata A/R;
  • domande presentate dopo la pubblicazione della circolare e fino al rilascio degli aggiornamenti della procedura telematica: domanda cartacea (mod. SR01) da presentare, con il certificato medico di gravidanza, alla Sede competente o da inviare a mezzo raccomandata A/R;
  • domande presentate dopo il rilascio della procedura telematica: le istanze devono essere presentate esclusivamente on-line.

Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore

Relativamente al secondo aspetto, ossia al rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato, l’Istituto precisa che con la predetta disposizione il Legislatore ha previsto che la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione Separata possa optare per la sospensione del congedo di maternità dopo il parto qualora il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata. In particolare, in base al nuovo art.16-bis, D.Lgs. n.151/01, la lavoratrice può optare per tale sospensione a prescindere dal motivo del ricovero del neonato, sempre subordinatamente alla compatibilità delle condizioni di salute con la ripresa del lavoro.

Ai fini della sospensione del congedo di maternità/paternità, la lavoratrice interessata è tenuta a comprovare al datore di lavoro l’avvenuto ricovero del neonato nella struttura pubblica o privata e a produrre l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa.