MITE: FIRMATO IL DECRETO CHE STABILISCE NUOVI LIMITI E ORARI PER I RISCALDAMENTI

Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. 

Sintesi

Articolo 1 (Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023)
Si dispone che, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione. Nel dettaglio, il periodo di funzionamento è attuato posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Inoltre, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:

  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

Tali disposizioni sopra riportate non si applicano:

  • agli edifici adibiti a ospedalicliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  • agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. 

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:

  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Al di fuori dei periodi di riduzione dell’accensione, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severele autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Si prevede altresì che, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturalei valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1°C (i valori di riferimento erano 18 gradi – con 2 di tolleranza – per le attività industriali e artigianali e 20 gradi – sempre con 2 di tolleranza – per gli altri edifici. Si scende quindi a 17 e 19 gradi). Tale riduzione non si applica per ospedali, cliniche, casi di cura, piscine, saune, edifici adibiti ad attività industriali o artigianali e per edifici pubblici/privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.

Da ultimo, si dispone che, al fine di agevolare l’attuazione di quanto previsto circa la riduzione di 1°C dei valori di temperatura dell’aria degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, ENEA, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, pubblica un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati. Tale vademecum sarà reso disponibile all’interno dei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Articolo 2 (Controlli)
Si prevede che i controlli relativi al rispetto del presente decreto sono eseguiti a livello regionale tramite autorità competenti o dalle autorità definite dalla corrispondente legge regionale o delle province autonome. 

Articolo 3 (Piano di emergenza)
All’Allegato 2, paragrafo 4.2.3, del DM 18 dicembre 2019, la lettera D) è sostituita dalla seguente: “D) Definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari e/o variazione dei periodi di accensione per il riscaldamento e/o teleriscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas.”.

Articolo 4 (Disposizioni finali) 
Si prevede che il decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del MITE e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Link al comunicato