In recepimento dei criteri di delega stabiliti dalla legge n. 53/2021, l’articolo 40, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 199/2021 attuativo della direttiva Red II 2018/2001 stabilisce che dal 2023 non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio e non anche quella prodotta da olio di soia e derivati. In ogni caso, si precisa che la citata previsione non si applica nel caso di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa prodotti da olio di palma e derivati che siano certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (Ue) 2019/807 della Commissione europea (adottato sulla base dell’articolo 26, comma 2 della direttiva 2018/2001/Ue sulle fonti rinnovabili). Il comma 2 dello stesso articolo 40 prosegue stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2023, i combustibili derivanti da olio di palma e derivati non possono beneficiare di alcuna misura di sostegno, fatta sempre eccezione per quelli certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.
Così la risposta del ministero della Transizione ecologica, resa ieri dalla sottosegretaria Vannia Gava in commissione Ambiente alla Camera, a un’interrogazione a prima firma di Elena Lucchini (Lega) sull’esclusione dell’olio di palma e suoi derivati dal conteggio dei biocombustibili.
L’interrogazione evidenziava che “l’Unione europea non ha ancora provveduto ad emanare un’ulteriore regolamento delegato previsto dall’articolo 30, paragrafo 8, della” direttiva Red II che dovrà definire le modalità attraverso cui verificare il rispetto dei criteri su cui basare la certificazione di sostenibilità dei biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (Low-ILUCrisk). Quindi, “la mancata adozione del regolamento, che, a quanto risulta agli interroganti, non dovrebbe arrivare prima dell’approvazione della nuova direttiva Red II, rende di fatto inapplicabile l’articolo 40 del decreto legislativo n. 199 del 2021, decretando de facto la chiusura degli impianti di produzione di energia rinnovabile da bioliquidi sostenibili che, pur volendo, non potranno in alcun modo produrre una certificazione che al momento non può essere rilasciata”.
“Il contesto di riferimento e l’attuazione della norma in questione – ha spiegato Gava – necessita di approfondimenti specifici, che il ministero sta attualmente compiendo. Le risultanze di tali approfondimenti sono destinate a trovare idonea collocazione nel decreto che il ministro della Transizione ecologica è chiamato ad adottare ai sensi dell’articolo 39, comma 4 del decreto legislativo 199/2021, fermo restando che il regime di cui al già citato articolo 40 entrerà in vigore non prima del 2023. Si aggiunga, inoltre, che debbono ritenersi propedeutici all’adozione del suddetto decreto anche gli approfondimenti da effettuare con la Commissione europea nell’ambito dei lavori per l’emanazione dell’Atto delegato di attuazione sulle regole per verificare la sostenibilità e criteri di risparmio delle emissioni di gas serra e basso rischio di cambiamento indiretto dell’uso del suolo previsto dall’articolo 30, comma 8, della direttiva 2018/2001/Ue”.