Le vendite in self service con gli accettatori di banconote potrebbero essere sottoposte a nuovi obblighi di comunicazione giornaliera all’Agenzia delle Entrate. A partire dal primo gennaio 2017. Domani Assopetroli all’Agenzia delle Entrate
Dal primo gennaio 2017 sarà obbligatorio memorizzare e trasmettere telematicamente ogni giorno all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri incassati dalle vending machines, cioè dai distributori automatici, e non è chiaro se l’obbligo riguardi anche gli accettatori di banconote dei distributori self service di carburanti.
Il “caso” è stato sollevato ieri da Nicola Cavatton, amministratore delegato di Costantin S.p.a., che sulla questione ha organizzato l’evento di gran lunga più affollato della giornata. Tanto che nel pomeriggio Assopetroli ha convocato un comitato rete “per direttissima” per discutere della questione. Domani rappresentanti dell’associazione saranno ricevuti all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo nasce dal dlgs 127 del 5 agosto 2015, con cui il ministero delle Finanze ha istituito un servizio gratuito per i contribuenti che prevede la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture in formato elettronico. All’articolo 2 il decreto prevede inoltre la facoltà, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere telematicamente i corrispettivi di vendita giornalieri relativi alla cessione di beni e servizi, facoltà che diviene obbligo per quei soggetti che operano tramite distributori automatici.
Con successivo provvedimento del 30 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole, gli strumenti ed i termini per i gestori dei distributori automatici, definiti ora con il termine “Vending Machines”, di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, ribadendo che tale obbligo scatterà dal primo gennaio 2017.
“Appare quindi di tutta evidenza – conclude il dossier realizzato da Costantin e disponibile in allegato – che il comparto Oil&NonOil non possa ritenersi escluso
dagli obblighi scaturenti da tale decreto. I distributori automatici di prodotti per l’automobile e quelli per la distribuzione dei prodotti convenzionalmente denominati “food and beverage”, presenti nella quasi totalità delle aree di servizio non presentano particolari problematiche in quanto nella quasi generalità dei casi sono gestiti dalle aziende che commercializzano i diversi prodotti. Diversa invece la questione per gli impianti di autolavaggio automatico presenti nelle aree di servizio, i cui apparati di controllo saranno chiaramente soggetti ai nuovi obblighi imposti dal legislatore. Più complessa ancora appare al contrario la materia se riferita alla distribuzione automatica dei beni del comparto oil (carburanti) e generi di monopolio (es. tabacchi e lotterie) per lo specifico regime Iva che interessa detti prodotti. In attesa che la Agenzia delle Entrate approfondisca con documenti di prassi amministrativa gli aspetti ed i casi ancora controversi”.
L’obbligo nasce dalla definizione di distributori automatici (art. 2 comma 2) come apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo, costituiti da una o più periferiche di pagamento che controllano l’erogazione dei beni e servizi mediante il cosiddetto “sistema master”, che registra le somme incassate dalle periferiche. In sostanza, vengono attratte dall’adempimento tutte le cessioni di beni tramite distributori automatici collocati in uffici, ospedali, scuole, ecc.
“L’Agenzia delle Entrate – sottolinea Costantin – dovrà chiarire se nell’obbligo ricadono anche i distributori automatici di tabacchi, i cui aggi sono già conosciuti al Monopolio, e gli accettatori self service dei distributori di carburante per autotrazione”.
Allegato:
Dossier Costantin
Pubblicato dalla Staffetta Quotidiana il 12 ottobre 2016