Articolo di Staffetta Quotidiana
Sospeso il pagamento di 2,5 milioni entro il 30 novembre. “Fumus boni juris” sull’illegittimità della circolare delle Entrate 22/E
01/12/2022 –
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 23 giugno 2022 “amplia la base imponibile” della norma sugli extraprofitti: con questa motivazione il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare della Asm Bressanone sospendendo la circolare “nei limiti dell’interesse dell’appellante”, nella parte in cui ne discende l’obbligo per la società del pagamento del saldo del tributo alla data del 30 novembre 2022.
L’ordinanza del Cds, pubblicata oggi, ribalta quindi la pronuncia del Tar Lazio del 20 ottobre scorso sull’istanza cautelare presentata dalla Asm Bressanone.
I giudici amministrativi puntano in particolare il dito contro la parte della circolare in cui l’Agenzia afferma che “stante il tenore letterale della previsione di cui al comma 3 dell’articolo 37, nel caso in cui un soggetto svolga molteplici attività, di cui solo una (o più) rientrante in quelle indicate nella risposta n. 1.1 (id est: quelle elencate dall’art. 37, comma 1, del d.l. n. 21/2022, conv. con l. n. 51/2022), il dato a cui fare riferimento per verificare se il contributo straordinario sia dovuto e per la quantificazione della base imponibile è costituito dal complessivo importo delle operazioni attive e passive, al netto dell’Iva, desumibile dalle LIPE relative ai periodi 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022”. Secondo il Cds, in questo modo la circolare “esorbita, prima facie, dai limiti di una vera e propria circolare interpretativa, come individuati dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VII, 27 aprile 2022, n. 3273), e assume veste provvedimentale e carattere lesivo degli interessi dell’appellante, in quanto amplia la base imponibile fissata dall’art. 37 del d.l. n. 21/2022 cit.”.
L’articolo 37, si legge nell’ordinanza, “non prova in alcun modo che la base imponibile individuata dalla norma primaria sia data dalla differenza, per l’arco temporale di riferimento, tra le operazioni attive e le operazioni passive, estese anche alle attività del soggetto passivo del tributo diverse da quelle contemplate al comma 1”, e a questa estensione “non supportata dall’interpretazione letterale, osta altresì l’interpretazione teleologica delle disposizioni ora citate, di tal ché il parag. 2.2 della circolare sembra effettuare un ampliamento della base imponibile, al di là di quanto previsto dalla norma primaria, il che la rende in parte qua illegittima, direttamente lesiva e impugnabile”.
Vista l’esistenza del “periculum in mora”, cioè della scadenza imminente del 30 novembre del termine di pagamento del saldo del contributo straordinario, e vista l’entità della somma che la società è tenuta a pagare, e visto che la discussione nel merito è fissata al 7 febbraio 2023, il Cds ha deciso di accogliere il l’appello cautelare, sospendendo il pagamento.