Staffetta Quotidiana: Ecoreati, come prevenire il rischio aziendale

Sfruttando gli strumenti previsti dalla 231/01. Giovedì alla tavola rotonda promossa da Assopetroli

La tavola rotonda su “ecoreati e gestione del rischio ambientale”, promossa da Assopetroli Assoenergia e in programma a Roma giovedì (v. Staffetta 22/10), oltre a chiarire la cornice normativa della legge n. 68 del 19 maggio scorso sugli ecoreati si propone di fornire alle aziende un “sistema di autocontrollo” che le aiuti a non subire le conseguenze penali di un eventuale reato. Una sorta di “bollino blu” che certifichi che l’azienda è in regola con quanto prescritto dalla legge, in base al principio che “prevenire è meglio di curare”. Puntando sugli strumenti giuridici previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che ha ad oggetto “la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Partendo dal fatto che la legge n. 68/2015 ha anche modificato l’art. 25-undecies del d.lgs includendo i nuovi reati ambientali tra quelli che possono comportare l’applicazione di “sanzioni interdittive”.

L’art. 6 del d.lgs (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente) prevede infatti che l’azienda non risponde se prova che “l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza”. E inoltre che, “in relazione al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione e di gestione, devono rispondere alle seguenti esigenze: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. Quanto ai modelli di organizzazione e gestione, essi possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti, comunicati al ministero della Giustizia che, entro 30 giorni, può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

A sua volta l’art. 7 (Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente) esclude l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (MOC) idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Purché il modello preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L’efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. A quanto risulta alla Staffetta, dalla tavola rotonda dovrebbe in definitiva emergere l’importanza di implementare non solo l’adozione del MOC ma anche l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza (OdV), nonché, se del caso, l’adozione, insieme ad un sistema di gestione aziendale ISO 14001, di regolamenti interni, procedure formalizzate e/o prassi operative utili a prevenire e individuare i profili di criticità introdotti dalla recente legge sugli ecoreati.

di GCA
Pubblicato dalla Staffetta Quotidiana il 27 ottobre 2015
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