STAFFETTA QUOTIDIANA | Illegalità, manca ancora la forza d’urto per risolvere il problema

staffetta_quotidi_rassegnaLe riflessioni di Bonaventura Sorrentino

Talune delle relazioni in materia di frode fiscale, che hanno caratterizzato l’assemblea di Assopetroli, hanno delineato con puntualità, per i singoli ruoli istituzionali dei relatori, l’impegno profuso e quello in corso nella lotta alla evasione delle imposte nel settore petrolifero.
Un fenomeno che, come sottolineato dal vice ministro dell’Economia, riguarda un settore ad altissima tassazione, anche se gli operatori del settore certamente non dicono, così come asserito dal vice ministro, “fateci pagare le tasse”, ma “fate pagare le tasse anche agli evasori del settore”.
Notoriamente è stata proprio la eccessiva tassazione del prodotto, assieme alla liberalizzazione del mercato, che ha incrementato le frodi e dunque l’evasione fiscale nel settore.
Importante l’asserito impegno del vice ministro di concentrare gli sforzi della Amministrazione finanziaria alla repressione delle frodi, tralasciando, in coerenza con la delega fiscale, i micro errori dei contribuenti.
Un argomento, quello delle frodi fiscali, che richiede articolate e distinte considerazioni di premessa, che presumo siano state fatte, su un fenomeno complesso ed articolato che, va detto per poterlo comprendere appieno, si compone non solo delle frodi maturate e praticate sul territorio nazionale con elusione della normativa fiscale interna, ma che si estende ed espande utilizzando metodi di contrabbando, in particolare di gasolio e carburante, sempre più di provenienza geografica “articolata”, che rende tutto più difficile.
Basta pensare ai prodotti in contrabbando provenienti dalla Libia, in triangolazione con Malta e Turchia, così come a quelli provenienti dai Paesi dell’ est Europa in triangolazione con la Russia.
Il fenomeno realizza un vero e proprio “schiacciamento” del sistema legale italiano e della corretta operatività degli imprenditori onesti italiani, che danneggia le casse dell’ Erario, attaccati entrambi da un lato dal contrabbando internazionale e dall’altro dalle frodi praticate all’interno dello Stato.
Alle osservazioni puntuali del generale Screpanti, che sottolinea il dato storico del fenomeno, tenendo a chiarire che ha sempre riguardato e coinvolto famiglie mafiose, va forse aggiunto che il fenomeno si è incrementato coinvolgendo addirittura, magari in associazione o concorso, nuove forme di criminalità anche non abituale.
Dunque un fenomeno, quello delle frodi fiscali, complesso e complicato, la cui soluzione o il cui ridimensionamento richiede uno studio eterogeneo che va ben oltre l’ampliamento della normativa.
Nel corso dell’Assemblea è stata presa in considerazione l’applicabilità di taluni istituti, quali il reverse charge e l’inserimento dei prodotti petroliferi tra quelli per cui si rende applicabile l’art. 60 bis del DPR 633/72.
Va forse chiarito che la norma richiamata prevede, per taluni beni indicati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode e su proposta degli organi competenti al controllo, in caso di mancato versamento della imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, l’obbligo solidale al pagamento della imposta da parte del cessionario.
Una disposizione dettata dalla legge Finanziaria del 2005 che, in ottemperanza ad un’apposita direttiva comunitaria, attribuiva agli Stati membri il potere di disporre che un soggetto diverso dal debitore principale fosse responsabile in solido per il versamento dell’Iva in caso di cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale.
Un provvedimento che potrebbe avere un suo peso nella lotta alle false esportazioni con credito Iva maturato in capo al cessionario, pur non essendo mai stata versata l’imposta.
L’applicabilità di questa norma, salve rare eccezioni, non ha comunque a tutt’oggi avuto grande incidenza nella lotta alle frodi Iva.
Perplessità sulla sua applicabilità nascono dal fatto che lo Statuto del Contribuente è improntato ai principi di buona fede nei rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, prevedendo la inapplicabilità delle sanzioni amministrative quando una eventuale violazione dipende, come in questo caso, da obiettive condizioni di incertezza sulla applicazione della norma.
Inoltre incertezze sulla applicabilità nascono dal fatto che il cessionario verrebbe esposto alla esclusione del diritto alla detrazione (dunque al carico della imposta) ma anche alla responsabilità solidale nel versamento della imposta, per cui sorgerebbe, anche sulla sua persona, l’obbligo di versamento.
Sostanzialmente il tributo verrebbe corrisposto due volte. Una norma che comporta un evidente problema di applicazione. Ma queste cose le abbiamo più volte dette e chiarite.
Con specifico riferimento al reverse charge, per la sua applicabilità occorre il placet del legislatore comunitario che già su altri prodotti ha da anni ribadito il suo dissenso alla deroga. Seppure si dovesse riuscire nell’intento, difficilmente accadrà in tempi brevi; senza tener conto che tale pratica comunque inciderebbe sensibilmente per gli aspetti di disponibilità finanziaria, su talune tipologie di imprenditori.
Va forse considerato con maggiore attenzione che strumenti di lotta alle frodi devono ricomprendere, con maggiore incisività, sinergie anche diplomatiche, laddove possibile, con le Autorità degli Stati di provenienza del prodotto in contrabbando, magari con più serrati controlli sulle acque territoriali ed extraterritoriali, così come ai confini territoriali dei Paesi a rischio.
Con specifico riferimento alla recente normativa interna (articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016 convertito nella legge 1 dicembre 2016 n. 225), richiamata tra le altre nel corso della assemblea dal dottor Polito, quale strumento in uso di lotta alle frodi volta a ridurre sensibilmente i tempi di verifica e controllo sul reale status di taluni sedicenti esportatori abituali, con obbligo di tempestiva comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche, così con i nuovi sistemi di monitoraggio del plafond, il vero banco di prova sulla efficacia della norma riguarderà i “tempi di reazione” della Amministrazione finanziaria, con cui incrociare gli elementi contabili forniti, che dovranno essere assolutamente tempestivi affinché si possano rilevare efficacemente le discrepanze. In tal senso il direttore centrale sezione Accertamento della Agenzia delle Entrate ha colto l’esigenza di efficienza riportando i criteri di tempestività.
Si è poi parlato del tracciamento delle autobotti e delle bettoline ma, se non sbaglio, si è ancora in attesa, per una reale efficacia, delle regole di dettaglio del direttore della Agenzia delle Dogane.
La sensazione, ferma restando l’importanza del confronto su un tema così importante, è che manchi ancora quella “forza d’urto” necessaria per risolvere una questione di tale portata.

Articolo di Bonaventura Sorrentino pubblicato da Staffetta Quotidiana il 10 luglio 2017.